partito democratico                                      della sardegna
Luci ed ombre della riforma previdenziale

     Della recente riforma previdenziale si possono certamente dire molte cose, permangono infatti alcune ombre che sono il frutto di un articolato compromesso che non ha indebolito il patto generazionale che l’Unione aveva proposto all’Italia. Prodi ha commesso un errore tipico della sinistra che pensa di non poter far nulla senza l’accordo dei sindacati. Emblematico il modo in cui sono stati distribuiti i fondi per le pensioni minime, la quota maggiore non è andata alle famiglie più povere, ma alle fasce di reddito più presenti fra gli iscritti ai sindacati. Lo stesso è accaduto quando il Governo ha deciso di abbassare l'età minima della pensione, un provvedimento che ha favorito i lavoratori anziani, spesso iscritti ai sindacati, e che è stato pagato per una metà tassando i giovani precari, quasi mai iscritti a un sindacato.
     Se a godere dei benefici maggiori saranno i 50/sessantenni, che potranno andare in pensione nel 2008 (fino al 30 giugno 2009) a 58 anni di età con 35 anni di contributi, evitando l’odioso scalone fissato dalla precedente legge Maroni, i giovani (20/40 anni), questa categoria così ampia che in Italia comprende innanzi tutto i precari, hanno oggettivamente poco da gioire.
     Esiste, tuttavia, un elemento di novità che qualifica la riforma previdenziale agli occhi di quanti hanno investito anni della propria vita a studiare e a formarsi professionalmente. Sono state introdotte importanti e più convenienti novità riguardanti il recupero ai fini pensionistici degli anni di studio. Tali novità si inseriscono nel pacchetto di benefici rivolto soprattutto ai neolaureati che potranno godere di misure che garantiscono una copertura contributiva più ampia e maggiori agevolazioni fiscali.
     Un’opportunità senz’altro utile perché il nuovo sistema di calcolo retributivo consentirà di andare in pensione prima, ovvero di aumentare il valore dei propri emolumenti. Per la verità non si tratta di una novità, era già possibile riscattare la laurea, ma era un’opzione scarsamente praticata per due motivi. Il primo motivo era essenzialmente economico, infatti l’importo per il riscatto richiesto dagli enti previdenziali era molto salato. Il secondo motivo era legato all’introduzione del sistema di calcolo contributivo, per cui il riscatto era utile solo ad aumentare il montante (la somma complessiva dei contributi versati) senza contribuire alla somma degli anni necessari per il collocamento in quiescenza.
     Il Governo ha deciso di rimuovere questi due ostacoli con l’ultima riforma previdenziale (L. 247/07). A partire dal 1° gennaio 2008 il riscatto è semplificato. L’onere, per i periodi precedenti al 1996 (si applicherà il sistema retributivo), potrà essere versato in un’unica soluzione, o suddiviso fino a 120 rate mensili. Mentre a coloro che hanno conseguito la laurea dopo il 1° gennaio 1996 si applicherà il sistema contributivo, ma le condizioni economiche date restano invariate. Dal 1° gennaio 2008 è stata introdotta una norma particolarmente favorevole per tutti, sia per i giovani sia per chi andrà in pensione con il sistema retributivo: per le domande di riscatto presentate da tale data, infatti, sarà possibile una rateizzazione della somma fino a 10 anni (120 rate mensili) senza alcun aggravio di interessi.
     Si potrà andare in pensione prima dei 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, ottenendo il trattamento con aliquota di rendimento massima, prevista dal sistema di calcolo contributivo. L’efficacia del riscatto, quindi, vale anche per coloro che sono già soggetti al sistema contributivo. Precedentemente esclusi, essi ritornano in pista, e oggi il riscatto è valido per il conseguimento dell’anzianità contributiva (40 anni) necessaria al conseguimento della pensione di vecchiaia.
     Ogni lavoratore, quindi, può chiedere di coprire a proprio carico con versamenti appositi il periodo del corso legale degli studi universitari. Ricadono in questa identificazione gli anni di studio per il diploma universitario che si consegue con un corso di studi di durata non inferiore ai 2 anni e superiore a tre (la laurea breve). A questi fini è valido anche il “diploma di laurea” conseguito con corsi di durata non inferiore ai 4 anni e non superiore ai 6, ai sensi della legge 508/99, e naturalmente è riscattabile anche il dottorato di ricerca.
     La parte più qualificante del provvedimento, tuttavia, resta quella a favore dei neo-laureati. Mentre in passato il riscatto della laurea era legato all’inizio dell’attività lavorativa, ora i giovani neolaureati avranno la possibilità – mai stata prevista prima – di chiedere il riscatto anche nel periodo tra la laurea e il primo impiego, attraverso un calcolo determinato con un parametro uguale per tutti, non essendoci ancora per il giovane una retribuzione di riferimento. Per ogni anno da riscattare il costo si ricava moltiplicando l’aliquota dei dipendenti (33%) al reddito minimo imponibile dei commercianti (13.800 euro nel 2008). Il risultato di tale operazione dà il costo (4.554 euro nel 2008) che si deve sostenere per riscattare un anno di università. Per sapere a quanto ammonta l’onere complessivo si deve poi moltiplicare tale cifra per gli anni del corso legale di laurea o di altro titolo universitario.
     Si tratta di un aspetto assai rilevante, in cui di fatto si ventila la possibilità che le famiglie si facciano carico di versare i contributi per conto di figli neolaureati ed evidentemente inoccupati. Ciò è favorito da 2 misure sopra richiamate che prevedono immediate applicazioni pratiche atte a favorire le facilitazioni volute dal legislatore: la rateizzazione del riscatto e l’eliminazione degli interessi. In questi casi si farà riferimento al minimo reddituale stabilito per la contribuzione dovuta dai commercianti e dagli artigiani, moltiplicano per l’aliquota delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo, in questo caso, sarà versato all’Inps (in evidenza separata) rivalutato secondo le nuove regole del sistema contributivo. Il montante così maturato verrà trasferito a richiesta dell’interessato presso la gestione previdenziale alla quale in seguito il giovane, una volta trovato lavoro, si iscriverà. L’onere del pagamento, non potendosi realizzare la detrazione a carico dell’interessato in quanto non in possesso di reddito, potrà essere dettato dall’imposta dovuta dal genitore, ovvero dai soggetti cui risulti fiscalmente a carico, nella misura del 19%.

16/02/2008     -     Simone Campus

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