Riammissione alla rateizzazione dei deibiti fiscali dei contribuenti decaduti

RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE DI DEBITI FISCALI DEI CONTRIBUENTI DECADUTI DA PRECEDENTI PIANI DI PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DIRETTE (LEGGE STABILITA’ 2016 – art 1, commi 134-138, emendamento Francesco Sanna 9.47)

 

 Chi interessa

I contribuenti che, non pagando una o più rate, sono decaduti da piani di rateazione della Agenzia delle Entrate o Equitalia, tra il 15 ottobre 2015 ed 15 ottobre 2012. Ma solo quelli che hanno fatto adesione ad un accertamento o ad un verbale di constatazione o a un invito a comparire, oppure hanno fatto acquiescenza ad un atto di accertamento. Sono esclusi coloro che devono pagare a seguito di un contenzioso perso contro l’amministrazione finanziaria.

 

Quali imposte si possono riprendere a pagare

Le imposte dirette: IRPEF, IRES, IRAP e le addizionali comunali e regionali. Se la cartella della Agenzia delle Entrate o Equitalia conteneva anche somme relative ad altre imposte (ad esempio, IVA), esse vanno scomputate.

 

Entro quando occorre aderire e come

La scadenza per poter usufruire della riammissione è il 31 maggio 2016. Per farlo, occorre pagare con un F24 la prima delle rate scadute dell’originario piano di rateazione della Agenzia delle Entrate (anche se si è nelle “cure” di Equitalia), con il suo originale codice tributo.

 

Quali vantaggi per il contribuente

Il contribuente, versando la prima rata che aveva mancato di onorare, è riammesso a pagare il debito fiscale secondo le scadenze e le rate del piano originario. Si sospendono le esecuzioni sul suo patrimonio. Se si è decaduti da cartelle Equitalia, si paga in misura ridotta perché si risparmiano le sanzioni aggiuntive dovute alla decadenza dalla rateazione. In molti casi queste voci arrivano a far raddoppiare le somme dovute.

Interessi di mora e di rateazione già pagati vengono calcolati e scontati dalle voci analoghe del piano originario.  Verranno quindi scomputate dalle rate (ricalcolate) ancora da pagare.

In altre parole: di tutto quanto è stato già pagato che “somiglia” alle voci del piano di rateazione originario non si perde nulla, tranne l’aggio eventualmente corrisposto ad Equitalia.

 

Quando non conviene

La convenienza economica potrebbe cessare quando il contribuente è decaduto perché non ha pagato, magari recentemente, l’ultima rata del piano dell’Agenzia o le ultime rate di un piano Equitalia. Infatti, la “vecchia” rata trimestrale da pagare alla Agenzia delle Entrate (più grande di quelle Equitalia), se supera quanto ancora si deve, non trova possibilità di restituzione e viene trattenuta.

 

Come funziona la riammissione dopo il pagamento della “vecchia” rata

Pagata la prima rata, il contribuente informa l’Agenzia delle Entrate, la quale procede al ricalcolo del piano di rateazione.

Come se si riportassero indietro le lancette del rapporto con il fisco, il nuovo piano di rateazione: 1) riprende dove si era fermato quello vecchio, con tutti i vantaggi e i risparmi complessivi derivanti dal fatto che non si pagano le sanzioni dovute alla decadenza e altre voci accessorie; 2) sospende le procedure esecutive sul patrimonio del contribuente.

Bisogna però che il contribuente si predisponga a onorare il piano dei versamenti regolarmente, perché il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, lo farebbe decadere dalla misura, e autorizzerebbe Equitalia a riprendere le esecuzioni sul suo patrimonio.

Una volta pagata l’ultima rata, l’Agenzia procede allo sgravio dei carichi iscritti a ruolo sino ad allora rimasti sospesi : in pratica vengono cancellate sia le imposte e sanzioni pagate, sia quelle non più dovute.  Le procedure esecutive sono estinte.

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